Questa crisobolla l'ho letta e riletta parecchie volte. E in calce la riporto in modo da poterla esaminare attentamente. Si parla di privilegi, quelli citati e più importanti, ma non fa menzione alla possibilità di usufruire di pesi e misure proprie

Un omissis? O una bolla d'oro successiva che vada ad integrare questa?

Leggiamo quella emanata da Alessio I Comneno, quella che io stessa presi in seria considerazione per prima ma di cui non sono sicura che sia la corretta (vi confido che ho delle remote reminescenze in cui una docente sottolineava proprio questo particolare privilegio in una particolare crisobolla...ma ricordarsi quale sarebbe già la soluzione...

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da
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… e per rimunerare in questo modo i loro [dei Veneziani] servizi la mia maestà ha ben voluto con la presente crisobolla, che essi ricevano ogni anno allorché si distribuiscono i donativi un dono dalla cassa imperiale di libbre venti e possano distribuirle nelle loro chiese a propria volontà. Onorò [la mia maestà] anche il loro nobile doge con la venerabilissima dignità di protosebasto con completa paga. E non attribuì l'onore soltanto alla sua persona ma esso doveva durare ininterrotto e perpetuo e per successione essere trasmesso nella città ai dogi suoi successori. Onorò [la mia maestà] anche il patriarca col titolo di «ipertimo», cioè onorabilissimo, con un donativo di libbre venti. E questo onore era per successione da trasmettere ai patriarchi suoi successori e anch'esso doveva durare ininterrotto e perpetuo e non solo per la sua persona. Decise anche la maestà mia che la santissima chiesa del santo apostolo ed evangelista Marco, che è in Venezia, ricevesse ogni anno tre nomismi dai magazzini nella gran città e da tutti gli altri che gli Amalfitani tengono in Romania Inoltre dona loro anche magazzini che si trovano sul triangolo di terra che si chiama Perama… e [dona] tre scale d'approdo in quella medesima area. Dona inoltre a San Akindino un forno che ha un reddito di venti bisanti.Similmente dà [la maestà mia] la chiesa del santo apostolo Andrea; che si trova a Durazzo, con gli ivi esistenti imperiali redditi eccetto la ivi conservata remissione che si deve dare per [la costruzione o armamento delle] «chelandie».Concesse [la maestà mia] a loro di negoziare in ogni parte della Romania con ogni specie di roba e cioè presso Laodicea marittima, Antiochia, Mamistra; Adana, Tarso, Attalia, Strobilo, Chio, Efeso, Focea, Durazzo, Vallona, Corfù, Bondiza, Modone, Corone, Nauplia, Corinto, Tebe , Atene, Negroponte, Demetriade, Tessalonica, Chrisopoli, Periterio, Abido, Redesto, Adrianopoli, Apro, Eracleia, Selembria e nella stessa gran città e semplicemente in tutti i luoghi sotto l'autorità della nostra pia mansuetudine, non dovendo dare nulla per alcuna loro mercatura né a nome del
commerchion o altro dazio che si versa nelle casse dello stato, come una tassa navale, una tassa portuale, una tassa per il traffico del porto, donativi agli uffiziali, una tassa del montante di sei foliiuna tassa per gli uffiziali del porto e altre tasse… In tutti i luoghi dove commerciano è concesso loro dalla mia maestà che non siano sottoposti ad alcuna requisizione. Siano invero liberati dall'eparco marittimo, dall'eleoeparoco[?] statale, dai cartulari, dagli ipologhi … Concesso è loro il commercio di tutte le spezie e cose e abbiano il diritto di fare ogni compera senza dover pagare alcun dazio…